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Decreto — n. 2843/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2843/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Informacenter Srl, filed a decree against the Second Instance Court of Brescia but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the 40-day period following the proposal for judgment constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit formal renunciation silence as waiver Code of Civil Procedure spese di gratuito patrocinio spese di sostentamento spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimatisvolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22320/2023 R.G. proposto da : INFORMACENTER SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CRISCUOLO FABRIZIO (CRSFRZ62M06D612Q) rappresentato e difeso dall'avvocato RUGGIERO DOMENICO GIOVANNI (RGGDNC69A11F839Y) -ricorrente- contro MASTROTA GIUSEPPE, PANZERA VINCENZA, MASTROTA PASQUALE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1273/2023 depositata il 28/7/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimatisvolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 2