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Ordinanza — n. 2783/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against enforcement notice due to lack of specific text and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2783/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs. The appellant challenged an enforcement notice for attorney fees, citing procedural flaws such as missing notification dates and lack of specific delegation between co-counsel. The court rejected these arguments because the appeal lacked the required text of the contested decision and failed to prove an obvious prejudice to defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: An appeal against a judgment rejecting an opposition to enforcement proceedings is inadmissible if it fails to quote the text of the contested decision or if the alleged procedural violation does not constitute an obvious prejudice to the defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
enforcement notice opposition to execution inadmissible appeal procedural defects obvious prejudice attorney fees co-counsel delegation pagamento dell'emolumento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Invero, i primi due motivi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co.
Art. 617 c.p.c.
137 cpc) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. 1.2.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
che impongono la notifica del titolo esecutivo per procedere alla esecuzione da parte di ogni creditore, a richiesta di parte (art. 137 cpc) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi di opposizione ex art.
art. 617 c.p
137 cpc) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 27313/2023
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Sez. Un. n. 7701/2016
Cass., Sez. Un. n. 7701/2016).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10396/2023 R.G. proposto da: PONTICIELLO EMILIO, rappresentato e difeso da sé stesso, domiciliato per legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro ONGARO ALESSANDRO e ONGARO FRANCO, rappresentati e difesi rispettivamente da se stessi, domiciliati per legge presso i propri rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata; -controricorrenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 3350/2023, depositata il 27/02/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.FATTI DI CAUSA 1.

Con atto di citazione l ’ avv. Emilio Ponticiello proponeva opposizione avverso l’atto di precetto, che gli era stato notificato in data 15/20 luglio 2022 dagli avvocati Franco ed Alessandro Ongaro, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 15.031,00, quali spese di lite da distrarre in favore degli avvocati antistatari, in forza della sentenza n. 6765/2018 della Corte d’appello di Roma. Si costituivano Franco ed Alessandro Ongaro, contestando la fondatezza della domanda avversaria, della quale chiedevano il rigetto con condanna delle spese.

Il Tribunale di Roma, respinta la richiesta di sospensione, con sentenza n. 3350/2023, -dopo aver premesso che era stata dedotta la nullità ed illegittimità ed arbitrarietà del precetto per i seguenti motivi: 1-Mancata indicazione della data di spedizione in forma esecutiva; 2- Notifica consegnata all ’ Unep e non su istanza in calce all ’ atto; 3 - Attestazione di notifica della sentenza 67657/18 eseguita nel precetto fatta a nome di entrambi gli opposti mentre la forma esecutiva della sentenza risulterebbesolo a nome di Franco Ongaro; 4- Assenza di una copia esecutiva rilasciata a nome dell’avv.

Alessandro Ongaro; 5- Mancanza nell’atto di precetto delle generalità e residenza degli intimanti; 6-Intimazione del pagamento di tutto l’importo liquidato nel titolo esecutivo azionato e non di quello pro quota differenziato; 7- Assenza di una delega specifica e reciproca tra gli stessi avvocati opposti per la rappresentanza alla richiesta anche della parte di spettanza reciproca; 8- Non de benza dell ’ Iva in assenz a di prova di regime ordinario delle parti opposte; 9- Non debenza di quanto intimato per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione n. 14100/19 che nell’annullare la sentenza 3839/12 della Corte d’Appello avrebbe determinato effetti anche sulla sentenza n. 6765/18 azionata con il precetto opposto; 10- Compensazione con il credito conseguente dalla pronuncia della Cassazione e annullamento della distrazione. -precisava che con i motivi nn. 8, 9 e 10 dell’atto di appello era stata introdotta una opposizione all’esecuzione, mentre con i motivi nn. 1, 2, 3, 4, 5 6 e 7 era stata introdotta una opposizione agli atti esecutivi, per poi ritenere infondati tutti i motivi di opposizione. 2.Avverso la suddetta sentenza l’avv.

Ponticiello ha proposto ricorso davanti a questa Corte, per quanto riguarda il rigetto dell’opposizione agli atti, nonché impugnazione avanti alla Corte d’appello di Roma, per quanto riguarda il rigetto dell’opposizione all’esecuzione. Hanno resistito con controricorso gli avvocati Franco ed Alessandro Ongaro. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre l’avv. Ponticiello ha depositato memoria insistendo nell’accoglimento del ricorso. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’avv. Ponticiello articola in ricorso tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156 e 480/2 cpc. (ex art. 360/3 cpc) in relazione agli artt. 616, 617 e 474 c.p.c. che impongono la notifica del titolo esecutivo per procedere alla esecuzione da parte di ogni creditore, a richiesta di parte (art. 137 cpc) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione di legge (ex art. 360 n 3) nella reiezione del motivo di opposizione che assume la nullità del precetto che intima il pagamento di tutto il credito da entrambi i creditori, mentre poteva essere fatta per il solo 50 % a ciascuno dovuto detratti gli acconti diversi versati .1.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: omessa pronuncia su un fatto decisivo oggetto di richiesta dell’opponente e rilevante per la controversia (ex art. 360 n. 5 cpc.) nella parte in cui il Tribunale, in contrasto con la deduzione preliminare della mancata allegazione di pregiudizio, non ha considerato la richiesta di danni per abuso di diritto (art 114 CEU e 7 l. 848/45) ed esecuzione temeraria (ex art 96 cpc). 1.4. In definitiva, secondo il ricorrente (p. 16), il precetto dovrebbe essere dichiarato nullo in ogni caso senza rinvio per mancata notifica del titolo esecutivo a nome di Alessandro Ongaro ed azionato da entrambi per l’intero e anche per aver agito ognuno per ottenere un credito unico complessivo e non per la quota parte di spettanza di ciascuno , con la conseguenza che gli opposti dovrebbero essere condannati per lite temeraria ed abuso di azione nella misura equitativa che si riterrà di giustizia ponendo il risarcimento a carico di ciascuno degli intimanti .

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Invero, i primi due motivi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. In via generale, va ribadito che parte ricorrente non soddisfa detto requisito ogniqualvolta si limiti a richiamare atti e documenti del giudizio di merito, senza debitamente - neppure per la parte strettamente d’interesse - riprodurli nel ricorso; e, comunque, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione, con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso questa Corte, al fine di renderne possibile l’esame (cfr., Cass. n. 4220/2012), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (Cass. n. 19157/2012, n. 6937/2010; n. 15808/2008; n. 12239/2007), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr.

Cass., Sez. Un. n. 7701/2016). Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente sottolinea che la sentenza impugnata si incentra solo sul fatto della mancata indicazione della data di notifica del titolo, mentre nella specie manca la stessa notifica del titolo da parte di uno dei creditori non solidali Alessandro Ongaro ; sottolinea altresì che Alessandro Ongaro non solo non ha mai notificato il titolo ma non ne ha mai richiesto copia, che risulta richiesta rilasciata e notificata da Franco Ongaro , ma inammissibilmente non indica adeguatamente non soltanto il tenore preciso e letterale delle richieste di notifica (al fine di stabilire se esse provenivano davvero dal solo Franco oppure anche da Alessandro Ongaroo a questi fossero a qualunque titolo riferibili in base appunto alle espressioni adoperate), ma neppure le relate che alle richieste devono essere seguite, dal tenore delle quali si sarebbe potuto desumere se davvero non vi fosse la possibilità di conoscere che anche Alessandro Ongaro intendesse notificare (e, quindi, porre in esecuzione il titolo).

Al riguardo occorre ricordare che proprio di recente questa Corte (cfr. Cass. ord. n. 27424/2023) ha ribadito il seguente principio: L’opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l’opponente non deduce le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo ; ma puntualizzando che fa eccezione a tale regola il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo (negli stessi termini, con più ampi riferimenti, anche Cass.n. 27313/2023).

In applicazione del suddetto principio, questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata -che aveva rigettato l’opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardante un precetto, notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, la quale, pur se effettuata da un difensore comune a tutti i creditori, non risultava, in base alla relata, compiuta nell’interesse di entrambi -, perché l’impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l’esecuzione forzata da parte dell’altro, contrariamente a quanto statuito dal giudice di merito, determinava un “pregiudizio autoevidente”al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all’inizio dell’esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l’adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate.

Orbene, senza conoscere il tenore delle relate di notifiche, è preclusa ogni valutazione sull’eventuale sussistenza del suddetto pregiudizio autoevidente (che non richiede l’allegazione di alcun altro specifico interesse). Al rilievo che precede, si aggiunge, quanto al motivo secondo, in termini di difetto di autosufficienza del ricorso, il rilievo che parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di opposizione, ma di quest’ultimo inammissibilmente non indica il tenore testuale. 2.2. L’inammissibilità dei primi due motivi travolge anche il terzo.

D’altronde, il Tribunale, nel respingere l’opposizione, ha ritenuto il titolo esecutivo (costituito dalla sentenza n. 6765/2018 della Corte d’Appello di Roma) aveva efficacia esecutiva incontestabile . Tale statuizione - che, non avendo formato oggetto di specifica impugnazione, è da intendersi passata in giudicato - spiega di per sé la ragione per la quale il Giudice unico non ha considerato la richiesta di danni per abuso di diritto ed esecuzione temeraria.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 2.400 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi