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Ordinanza — n. 2781/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition to enforcement as inadmissible due to lack of creditor interest and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2781/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the appellate judgment for failing to recognize the inadmissibility of the plaintiffs' opposition to enforcement proceedings. The plaintiffs argued for a remedy against the execution order, but the court found creditors have no interest in opposing enforcement and can only oppose execution measures. Consequently, the opposition was deemed untimely and procedurally improper, leading to its dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: A creditor proceeding with enforcement has no interest in filing an opposition to enforcement; such requests are inadmissible unless they challenge execution measures under Art. 617 c.p.c., and appeals against first-instance rulings on such requests are inadmissible if the request itself is untimely.

Parole chiave

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opposition to enforcement creditor interest procedural inadmissibility execution measures untimely filing cassation quashing enforcement proceedings opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
nominato nella causa di merito.Avverso detta ordinanza i Da Pian avevano proposto istanza che veniva riqualificata dal giudice dell’esecuzione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
In definitiva, correggendo i suddetti errori, l’opposizione va di ufficio ed ora per allora qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; questa era fin dall’origine tardiva e, per di più, avverso la sentenza di primo grado non poteva proporsi appello.
art. 615 c.p
nominato nella causa di merito.Avverso detta ordinanza i Da Pian avevano proposto istanza che veniva riqualificata dal giudice dell’esecuzione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
art. 615, comma 2 c.p
Con atto di citazione ex art. 615, comma 2 c.p.c., i Da Pian convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Belluno i proprietari del Condominio “Ai Molini” di Alleghe (BL), impugnando l’ordinanza 30.06.2017 emessa ex art.
art. 612 c.p
615, comma 2 c.p.c., i Da Pian convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Belluno i proprietari del Condominio “Ai Molini” di Alleghe (BL), impugnando l’ordinanza 30.06.2017 emessa ex art. 612 c.p.c.
art. 380bis c.p
Le altre parti intimate non hanno svolto difese.Parte ricorrente, ricevuta comunicazione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
art. 873 c.c
497/1996, divenuta sul punto definitiva), la costruzione del Condominio è avvenuta, per quanto rileva in questa sede, in violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, dettate dall’art. 873 c.c., dall’art.
art. 617 c.p
In definitiva, correggendo i suddetti errori, l’opposizione va di ufficio ed ora per allora qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; questa era fin dall’origine tardiva e, per di più, avverso la sentenza di primo grado non poteva proporsi appello.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8446/2023 R.G. proposto da: DA PIAN FRANCESCO e DA PIAN GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato RIDOLFI MARIA TERESA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale sono domiciliati per legge; -ricorrente- contro GUARNIERI ANTONIOe GUARNIERI MASSIMO, in proprio e quali eredi di GALEAZZO LILIANA, rappresentati e difes i dagli avvocati PAGANO GERALDINE FLORENCE e GUARNIERI ANTONIO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sonodomiciliati per legge; -controricorrente- nonché contro TORMEN DEBORA, BONALDO MASSIMO, TORMEN GERTHA, ANCONA CONSUELO, BONALDO ALICE, PINTON OTTAVIO, CHECCHIN MARIALUISA, VIBRANTE MONICA, VIBRANTE LIANA, DITADI FERNANDA, BENVEGNU' MARCO, FORZAN LORIS -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2187/2022 depositata il 11/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 497/1996, aveva ordinato l’abbattimento dell’edificio in proprietà di Turinvest s.r.l., siccome in violazione delle distanze minime fra costruzioni. Precisamente il dispositivo della sentenza, che costituisce il titolo esecutivo, per quanto qui rileva, era del seguente tenore testuale: condanna la società Turinvest s.r.l. ad arretrare la parete sud ovest dell’edificio a mapp. 298 a ff. 25 N.C.T. Alleghe sino alla distanza di 10 metri dalla costruzione di Da Pian Roberto a ff. 25 mapp. 296 N.C.T.

Alleghe, distanza da misurarsi secondo il metodo lineare come indicato nell’allegato D C.T.U. ing. Bruno Palma . A seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza, venivano instaurati presso il Tribunale di Belluno due processi esecutivi: - dapprima, il procedimento esecutivo n. 729/1998 r.es., promosso dal dante causa di Francesco e Giovanni Da Pian, che aveva successivamente ad esso rinunciato; -poi, il procedimento esecutivo n.162/2000 r.es., promosso dai Da Pian nei confronti degli attuali proprietari del Condominio, succeduti alla Turinvest s.r.l.

Nel corso di detto ultimo procedimento, il giudice dell’esecuzione aveva emesso l’ordinanza 30.06.2017, con la quale aveva stabilito che la demolizione andava eseguita in base alla soluzione n. 3 del c.t.u. (a tal fine nominato nel procedimento esecutivo) e in conformità alle indicazioni del c.t.u. nominato nella causa di merito.Avverso detta ordinanza i Da Pian avevano proposto istanza che veniva riqualificata dal giudice dell’esecuzione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

2. Con atto di citazione ex art. 615, comma 2 c.p.c., i Da Pian convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Belluno i proprietari del Condominio “Ai Molini” di Alleghe (BL), impugnando l’ordinanza 30.06.2017 emessa ex art. 612 c.p.c. nel corso del procedimento di esecuzione n. 162/2000 r.es. Si costituivano regolarmente in giudizio i convenuti Antonio Guarnieri e Liliana Galeazzo, eccependo l’inammissibilità dell’opposizione e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa. Gli ulteriori convenuti rimanevano contumaci. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 182/2021, rigettava l’opposizione.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello i Da Pian. Anche nel giudizio di impugnazione si costituivano il Guarnieri e la Galeazzo, mentre rimanevano contumaci gli altri convenuti. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2187/2022 - dichiarate inammissibili le richieste istruttorie formulate dagli appellanti e dichiarata l’estromissione dal giudizio di Chiara Scaggiante (in quanto non titolare di alcuna proprietà all’interno del condominio) - respingeva l’impugnazione, con conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso i Da Pian, articolando tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Avv. Antonio Guarnieri, in proprio e quale difensore di Galeazzo Liliana e di Guarnieri Massimo. Le altre parti intimate non hanno svolto difese.Parte ricorrente, ricevuta comunicazione ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. contenente sintetica proposta di definizione del giudizio, ha presentato istanza ai fini dell’ottenimento della decisione. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre hanno depositato memoria sia il Difensore dei ricorrenti sia l’Avv. Antonio Guarnieri, quale Difensore di Massimo Guarnieri, entrambi in proprio e quali unici eredi di Liliana Galeazzo (venuta a mancare il 23 maggio 2023). La Corte si è riservata di depositare la motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE.

1. L a vicenda, sottesa al ricorso, trae origine dai lavori di costruzione del Condominio “Ai Molini” iniziati il 13.10.1983 (con concessione edilizia del 14.10.1983) da parte della società Turinvest S.r.l. -i cui appartamenti sono stati venduti agli intimati - sul mapp ale 298 del fg. 25 del Comune di Alleghe, confinante a sud-ovest con i mappali 295-296 di proprietà Da Pian. Per come accertato nel giudizio di merito (che si è concluso con la sentenza del Tribunale di Belluno n. 497/1996, divenuta sul punto definitiva), la costruzione del Condominio è avvenuta, per quanto rileva in questa sede, in violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, dettate dall’art. 873 c.c., dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 e dal Regolamento Edilizio Comunale di Alleghe.

All’esito del procedimento di esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. (R.G.E. 162/2000), il G.E., con l’ordinanza di data 30.6.2017, ha individuato quale modalità di esecuzione del titolo il progetto n. 1 del C.T.U., denominato Demolizione Minima (che prevedeva la realizzazione di n. 2 spicchi nella parete più interna della risega del Condominio). Gli esecutanti, non condividendo la predetta statuizione, hanno promosso il giudizio di opposizione, poi definito dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2187/2022, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

In sostanza il presente giudiziodi legittimità ha ad oggetto una opposizione, proposta dai creditori procedenti in una procedura di esecuzione di obblighi di fare ai sensi dell’art. 612 c.p.c., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che ha determinato le modalità di attuazione dell’obbligo contenuto nel titolo esecutivo di formazione giudiziale (sentenza di condanna all’arretramento delle parti di un fabbricato realizzate in violazione delle distanze legali tra costruzioni, di cui pare pacifico l’avvenuto passaggio in giudicato).

I ricorrenti deducono l’erroneità della modalità di esecuzione, decretata dal G.E. e confermata in sede di appello, in quanto contrastante con il titolo che, in tesi difensiva, imporrebbe di arretrare l’intera parete più interna della risega del Condominio, come individuato nel progetto n. 3 del C.T.U. ing. Cargnel (e non soli due spicchi all’interno).

2. Tanto premesso, il Collegio non può che condividere il preliminare rilievo contenuto nella proposta di definizione anticipata, e cioè che il creditore procedente non è mai legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto tale tipologia di opposizione ha ad oggetto proprio la contestazione del diritto del creditore di procedere (in tutto o in parte) all’esecuzione forzata. Pertanto, non è mai configurabile un interesse del creditore procedente a proporre opposizione all’esecuzione. Il creditore procedente al più può formulare opposizione ai sensi dell’art. 617 comma secondo c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che, in tesi difensiva, non diano piena e corretta attuazione al suo titolo.

Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale gli odierni ricorrenti, con istanza 25 luglio 2017 , avevano proposto opposizione avverso l’ordinanza 30 giugno 2017 con la quale il giudice 6 dell’esecuzione aveva stabilito le modalità con le quali la demolizione avrebbe dovuto essere eseguita. Ne consegue che ha errato il giudice dell’esecuzione, quando, con ordinanza 14 giugno 2019, ha qualificato l’istanza quale opposizione all’esecuzione; come pure ha errato: dapprima, il giudice di primo grado, quando, senza prendere in considerazione questo preliminare profilo, ha rigettato l’opposizione nel merito senza verificare anche la invece determinante tempestività della sua proposizione; e, poi, la corte territoriale, quando, con la sentenza impugnata nel ricorso in esame, ha confermato il rigetto dell’opposizione nel merito, senza preliminarmente rilevare l’inammissibilità dell’appello avverso una sentenza su domanda da definirsi quale opposizione agli atti esecutivi.

In definitiva, correggendo i suddetti errori, l’opposizione va di ufficio ed ora per allora qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; questa era fin dall’origine tardiva e, per di più, avverso la sentenza di primo grado non poteva proporsi appello.

3. Per le ragioni che precedono, qui deve procedersi, in tal modo pronunciandosi sul ricorso, a cassare senza rinvio la sentenza di appello, non essendo stata finora rilevata – non solo l’originaria tardività dell’unica opposizione proponibile dai creditore, ma – nemmeno l’inammissibilità di quel gravame ed in assenza di giudicato interno esplicito contrario. I ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente per il giudizio di appello(attesa l’inammissibilità di quel grado), spese che si liquidanoin euro 5.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio di legittimità,spese che si liquidano in euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

P.Q. M. La Corte: -decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza gravata; -condanna i ricorrenti Da Pian Francesco e Da Pian Giovanni alla rifusione delle spese sostenute da Antonio Guarnieri e Massimo Guarnieri, entrambi in proprio e quali unici eredi di Liliana Galeazzo: -per il giudizio di appello, spese che si liquidano in euro 5800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; nonché -per il presente giudizio di legittimità, spese che liquidano in euro 3200 per compensi, oltre, alle spes