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Decreto — n. 2767/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 2767/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent maintained their position. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to dismiss the appeal and order the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit deemed renunciation case definition proposal procedural dismissal spese di difesa recupero dei costi ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14583/2023 R.G. proposto da : FE' GAROSI LORETTA, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della LIBERTA', 1 4 , presso lo studio dell’avvocato Alessandro CAVALLO (CVLLSN77D09H501I) e rappresentat a e difes a dall'avvocato Elio ROSELLI (RSLLEI56R16L049I - elio.roselli@firenze.pecavvocati.it) -ricorrente- contro FOSSI ROBERTA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Avezzana 8, presso lo studio dell’avvocato Paolo GRASSI (GRSPLA51M03C351M - paolograssi@ordineavvocatiroma.org ) e rappresentata e difes a dall'avvocato Giuseppe BERGAMASCHI (BRGGPP52A31D612V giuseppe.bergamaschi@firenze.pecavvocati.it) -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di FIRENZE n.12243/2022 depositata il 14/04/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il29/01/2025 Il P