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Decreto — n. 2765/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 2765/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, represented by two lawyers, challenged a second-instance judgment against ANAS and other defendants but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to dismiss the appeal and order the applicant to pay the opposing parties' legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the applicant.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision forty day period waiver of appeal procedural dismissal costs allocation Code of Civil Procedure spese di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13997/2023 R.G. proposto da : MARELLO BRUNO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato Enrico RABINO (RBNNRC60T26A479F - avvenricorabino01@pec.ordineavvocatitorino.it) e d all'avvocato Serenella Eleonora NICOLA (NCLSNL70M49C665P - nicola.serenella@ordineavvocatiasti.eu) -ricorrente- contro ANAS SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano , 10, presso la Direzione Legale A.N.A.S. e rappresentata e difesa dagli avvocat i Claudio BORELLO (BRLCLD74E05C627F - c.borello@elencospecialeavvocati.stradeanas.it), Loredana CONICELLA (CNCLDN72P63H501F - l.conicella@elencospecialeavvocati.stradeanas.it) e Sal vatore CAVALLARO (CVLSVT78T24E131E - s.cavallaro@elencospecialeavvocati.stradeanas.it) -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato Massimo FOSSATI (FSSMSM50T17L219G - massimofossati@pec.ordineavvocatitorino.it) -controricorrente- nonchécontro CP LAURO CANTIERI VALSESIA SRL in LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato Michela MANDOSSO (MNDMHL58C49L750H- michela.mandosso@ordineavvocativercelli.eu) -controricorrente- nonchécontro ITALIANA ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Asolone 8, presso lo studio dell’avvocato Milena LIUZZI (LZZMLN63D43H501H – ) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Maurizio CURTI (CRTMRZ51P16L219W – mauriziocurti@pec.ordineavvocatitorino.it ) -controricorrente- nonchécontro LAURO CANTIERI VALSESIA SRL in LIQUIDAZIONE, ITALIANA ASSICURAZINI SPA, GRAN SAN BERNARDO SCARL in FALLIMENTO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE di APPELLO di TORINO n. 1322/2022depositata il 16/12/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso