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Decreto — n. 2760/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2760/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Fargnoli, did not request a decision on the proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal proposal for settlement extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs allocation anticipo spese tardivo eccezioni processuali tardive spese di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16745/2023 R.G. proposto da : FARGNOLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato ELIO RAVIELE (RVLLEI49A01C557N), domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro DI NARDI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato Marilena MARTINI (MRTMLN73A65H443P) e d all'avvocato Carlo RISI (RSICRL68M13D667A - risimartini@pec.avvocaticassino.it ) -controricorrente- nonchécontro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, elettivamente domiciliata,in Roma, Via Antonio Mordini 14, presso lo studio dell’avvocato Gianluca SOLE (SLOGLC68B09H501G - gianluca.sole@avvocatiavellinopec.it) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro SPECIALE ROBERTO-intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE di A PPELLO di ROMA n.4471/2023depositata il 20/06/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti costituite, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/01/20