Italian Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by an attorney, did not request a decision on the settlement offer, while the opposing parties were represented by counsel. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the right to proceed with the appeal, leading to the extinction of the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17992/2024 R.G. proposto da : BARTOLI MOIRA, elettivamente domiciliato in SAN MINIATO PIAZZA DEL POPOLO 21 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NICCOLI ALESSANDRO (NCCLSN68A02I046Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ACQUE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato BARNESCHI GIANLUCA (BRNGLC60A12H501N) rappresentato e difeso dall'avvocato BIMBI LUIGI (BMBLGU52C18G702W) -controricorrente- nonché contro SOGET SPA SOCIETÀ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI, elettivamente domiciliato in PESCARA VIA TIRINO,8, presso lo studio dell’avvocato MONACO DANILO (MNCDNL71L04C632W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PALLADINO ROBERTO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.554/2024 depositata il 19/3/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti società ACQUE SPA e SOGET SPA SOCIETÀ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti ACQUE SPA e SOGET SPA SOCIETÀ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI. Così