Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2705/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 2705/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Capone Raffaella, had filed a recourse against a first-instance judgment against Generali Italia S.p.A., but remained silent after the court's offer was communicated. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following communication of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
renunciation by silence settlement proposal extinction of proceedings forty-day period litigation costs allocation cassation appeal dismissal Civil Procedure Code spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10819/2024 R.G. proposto da : CAPONE RAFFAELA, elettivamente domiciliata in CASORIA , VIA SALVATOR ROSA 6, presso lo studio dell’avvocato LAURO GIOVANNI (LRAGNN78S11F839R), pec giovannilauro@avvocatinapoli.legalmail.it e che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANNINO RACHELE (SNNRHL80C58F839E)rachelesannino@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI NORDn.4315/2023depositata il 26/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i