Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, represented by multiple lawyers, challenged a lower court judgment against an insurance company and an individual, but remained silent after the court's offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the recalcitrant party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9705/2024 R.G. proposto da : CRUCOVICI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER ALBERTO (BROLRT70C26G337I) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABBIANI ANNA (GBBNNA60D56L840W), CRESCIOLI ALESSANDRO (CRSLSN60T08L736I) -ricorrente- contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO (MGNFNC69B15H501Z), che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro DE LORENZI MAURIZIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.2016/2023depositata il 13/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos