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Decreto — n. 2703/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 2703/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, had not responded to the court's proposal for case termination, while the respondent argued for dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, ordered the extinction of the proceedings, and awarded the respondent the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the court's proposal constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal forty day period extinction proceedings litigation costs award procedural silence legittimazione per agire in via esecutiva spese di esecuzione azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4013/2023 R.G. proposto da : SOC. COOP. AGRICOLA VERDI FATTORIE, elettivamente domiciliato in POTENZA VIA DEL GALLITELLO 116/B, presso lo studio dell’avvocato LOVELLI COSIMO (LVLCSM68E05G942G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OLIVIERO DANIELE (LVRDNL67P23G942H) -ricorrente- contro BOZZA VITO, elettivamente domiciliato in PALAGIANELLO VIA MOTTOLA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONICELLI COSIMO (NTNCSM50S04G251F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.401/2022 depositata il 04/6/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 1 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosiantistatario. Così deciso in Roma,i