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Decreto — n. 2563/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2563/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2563/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6619/2023 R.G. proposto da : PEDE GINO, elettivamente domiciliato in CASSINO VIA PUCCINI 16, presso lo studio dell’avvocato LEONE GABRIELE (LNEGRL78L09C034M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MATTEI ELISA, elettivamente domiciliato in ISOLA DEL LIRI VIA COLLE SAN LORENZO 1, presso lo studio dell’avvocato DI FOLCO LOREDANA (DFLLDN65M60E340E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.635/2022 depositata il 31/1/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2563/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PEDE GINO, elettivamente domiciliato in CASSINO VIA PUCCINI 16, presso lo studio dell’avvocato LEONE GABRIELE (LNEGRL78L09C034M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MATTEI ELISA, elettivamente domiciliato in ISOLA DEL LIRI VIA COLLE SAN LORENZO 1, presso lo studio dell’avvocato DI FOLCO LOREDANA (DFLLDN65M60E340E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.635/2022 depositata il 31/1/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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legittimazione per agire in via esecutiva azione di rivendicazione nel pignoramento pignoramento di crediti recupero di crediti azione creditoria spese d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6619/2023 R.G. proposto da : PEDE GINO, elettivamente domiciliato in CASSINO VIA PUCCINI 16, presso lo studio dell’avvocato LEONE GABRIELE (LNEGRL78L09C034M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MATTEI ELISA, elettivamente domiciliato in ISOLA DEL LIRI VIA COLLE SAN LORENZO 1, presso lo studio dell’avvocato DI FOLCO LOREDANA (DFLLDN65M60E340E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.635/2022 depositata il 31/1/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosiantistatario. Così deciso in Roma,il