Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, Ursini Gianluca, did not act to preserve the right to appeal the lower court's judgment against the respondent, Tassone Kate. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29841/2022 R.G. proposto da : URSINI GIANLUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato ZIMATORE VALERIO (ZMTVLR60E18C352Y- zimatore@postecert.it ) -ricorrente- contro TASSONE KATE, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelo Scopelliti (CF: SCPCML78M09H224F – PEC: avv.carmeloscopelliti@pecstudio.it) ed elettivamente domiciliata in Roma presso e nello studio dell’Avvocato Emilio Salustri, piazza della Libertà n.20 -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 489/2022depositata il 5/05/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso