Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Borisova Kotseva Yanita, challenged a second-instance judgment against UCI SCARL and Jonas Transporte GmbH, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10522/2024 R.G. proposto da : BORISOVA KOTSEVA YANITA, elettivamente domiciliata in CARPANETO, VIA MARCONI 50, presso lo studio dell’avvocato DELOGU ALESSANDRA (DLGLSN75M53G535A) pec delogu.alessandra@ordineavvocatipc.it, che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro UCI SCARL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA FARNESE 105, presso lo studio dell’avvocato MARTINI FILIPPO (MRTFPP64C12F205V),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro JONAS TRASPORTE GMBH, KLEIN THOMAS, BORISSOV TZVETKOV EUGENI -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.982/2023depositata il 20/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos