Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The parties had previously reached an agreement, but the appellant neglected to formally request the court's decision on this offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8274/2024 R.G. proposto da : ALTAMURA ANGELO, VANGI LUISA, VERNICE MARILENA, elettivamente domiciliati in CORATO, VIA PONCHIELLI, 2 5 , presso lo studio dell’avvocato ROSITO DOMENICO (RSTDNC40B26F205K) domenico.rosito@pec.ordineavvocatitrani.it, che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro QUIXA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE (CNSGPP48P06F839H), che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro DI GRAVINA FRANCESCO -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRANI n.144/2024 depositata il 19/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge