Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing Andracchio Nicola, challenged a lower court judgment against HDI Assicurazioni S.p.A. and Mordanini Vittorio, but remained silent after the offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10159/2024 R.G. proposto da : ANDRACCHIO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell’avvocato MAZZONI MAURO (MZZMRA62H14H501U),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro HDI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI, 32, presso lo studio dell’avvocato LANIGRA MAURIZIO (LNGMRZ66D22H501C), che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MORDANINI VITTORIO -intimato- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n.434/2024 depositata il 22/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C