Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Santeramo Giuseppe, filed a decree against Unipolsai Assicurazioni S.p.A. and Fest Giuseppina, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10425/2024 R.G. proposto da : SANTERAMO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in GIOIA DEL COLLE, VIA GIUNONE N. 52, presso lo studio dell’avvocato BRESCIA FILIPPO (BRSFPP75M02E038U) pec brescia.filippo@avvocatibari.legalmail.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ALTAMURA, VIA G. GIUSTI, 16, presso lo studio dell’avvocato CASO PASQUALE ANGELO DONATO (CSAPQL52M02A225K) caso.pasqualeangelodonato@avvocatibari.legalmail.it, che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro FESTA GIUSEPPINA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n.367/2024 depositata il 08/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.