Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the proposed settlement within the statutory 40-day period. The parties had previously reached a settlement proposal, but the appellant did not request a ruling on it before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9582/2024 R.G. proposto da : BARBIERI DOMENICO, BARBIERI LIBERATA GIUSEPPINA, BARBIERI SERAFINA, BARBIERI MARIA LETTERINA, BARBIERI DOMENICA, GRANDE FRANCESCO, elettivamente domiciliati in VIBO VALENTIA, VIA J. PALACH, presso lo studio dell’avvocato PIANURA MARIA GRAZIA (PNRMGR75A49G964C) pec maria.pianura@legalmail.avvocativibo.legalmail.it, che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro DARAG DEUTSHLAND (GIA' DARAG ITALIA SPA), elettivamente domiciliata in REGGIO DI CALABRIA , VIA ARGINE DESTRO CALOPINACE N. 34, presso lo studio dell’avvocato MARINO GIUSEPPE (MRNGPP63S18F839V) pec giuseppe.marino1@avvocatirc.legalmail.it, che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro MAZZITELLI ANTONIA, PITITTO DOMENICO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.80/2024depositata il 23/01/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos