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Decreto — n. 2336/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory forty-day period.

Numero d'incarto Decreto — n. 2336/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within the mandatory forty-day window. The appellant, Gioretti Alessandra, challenged a lower court judgment against Passerini Marisa and UnipolSai Assicurazioni S.p.A., but did not act on the proposed settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings under Article 391.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within the statutory period results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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settlement proposal statutory time limit extinction of proceedings automatic withdrawal Code of Civil Procedure ricorso effettivo spese di difesa difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che non è stato proposto controricorso al ricorso incidentale; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate come al dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non è stato proposto controricorso al ricorso incidentale; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8892/2024 R.G. proposto da : GIORGETTI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in PERUGIA , VIA DEL VERZARO 53, presso lo studio dell’avvocato MOLINARI GIAMPIERO (MLNGPR37L08G478X) pec giampiero.molinari@avvocatiperugiapec.it, che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro PASSERINI MARISA e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. , elettivamente domiciliate in PESARO, VIA GIORDANI, 7, presso lo studio dell’avvocato BINETTI DOMENICO (BNTDNC50M05E388E) pec avvocatobinetti@pec.giuffre.it, che le rappresentae difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.1766/2023depositata il 11/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non è stato proposto controricorso al ricorso incidentale; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate come al dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Spese compensate. Così deciso