Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment of Bologna extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Campagnoli C., represented by Cicatiello Mariarosaria, did not request a decision on the proposal, whereas the respondent, Carra Mangimi Spa, represented by Pignatti Silvia, had not objected. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court's proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25007/2023 R.G. proposto da : CAMPAGNOLI C. SOCIETÀ AGRICOLA SRL, elettivamente domiciliato in Napoli viale Gramsci 11, presso lo studio dell’avvocato CICATIELLO MARIAROSARIA (CCTMRS59M41H892N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CARRA MANGIMI SPA, elettivamente domiciliato in CONCORDIA VIA GARIBALDI 47, presso lo studio dell’avvocato PIGNATTI SILVIA (PGNSLV66E57F240J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1941/2023 depositata il 02/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente società CARRA MANGIMI SPA;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Così deciso in Roma,il 28/