Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Messina Court of Appeal judgment extinguished. The appellant failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the notification of the court's proposal for summary closure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the closure proposal within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11938/2024 R.G. proposto da : STURNIOLO GOFFREDO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ZAMPAGLIONE PAOLO (ZMPPLA70H16F158G) -ricorrente- contro CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONE ORAZIO (CRBRZO68D14C351A) -controricorrente- nonchécontro FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN LCA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 1092/2023 depositata il 27/12/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 26/11/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis