Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. AMIU Genova Spa, the appellant, did not respond to the court's proposal for judgment, while the contrappellants sought dismissal and cost allocation. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the court's proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4091/2016 R.G. proposto da : AMIU GENOVA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 1, presso lo studio dell’avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BOCCARDO GIANLUCA, CINNI SILVANA, ERMINIO MASSIMO, PUMA GIUSEPPA, RITORTO FRANCESCO, ZANICCHI ENRICO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato IVALDI ENRICO (VLDNRC68C01D969A), che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro PUTIGNANO FRANCESCO, ERMINIO GAETANO, SOTGIU BATTISTA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n. 2074/15 , depositata il 29/06/2015;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe, trasmesso a questa Sezione il 26/11/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec