Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2035/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as equitable first-instance judgment not subject to cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2035/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision was an equitable judgment of first instance. The municipality argued the statute of limitations should apply retroactively to a 2020 invoice, but the Peace Judge correctly applied the two-year limit for water bills issued after January 1, 2020. The Court ruled that equitable judgments are only appealable and cannot be challenged via cassation unless they involve specific procedural vices.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 339, 3° comma, cod. proc. civ.; Art. 113, 2° comma, cod. proc. civ.: Equitable judgments of the Peace Judge are subject to appeal but not to cassation, except for the specific vices listed in Art. 339, 3° comma.

Parole chiave

Generato dall'IA
equitable judgment Peace Judge cassation inadmissibility statute of limitations water utility bills consumo idrico canone d'acqua riduzione delle tasse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 339, 3° comma, cod. proc. civ.
L’unico rimedio ammesso avverso la predetta pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod.
Art. 113, 2° comma, cod. proc. civ.
Art. 360, 1° comma, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 360 cod. proc. civ
art. 339 c.p
L’unico rimedio ammesso avverso la predetta pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 11/06/2012, n. 9432
Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass.
Cass. 12/02/2018, n. 3290
9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass.
Cass. 19/01/2021, n. 769
3290; Cass. 19/01/2021, n. 769).
Cass. 7/07/2017, n. 18658
Cass. 7/07/2017, n. 18658).
Cass. 20/11/2024, n. 29840
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1956/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASAL SELCE 441- A, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO (BTTGDU65S07H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI MAURO (RCCMRA67E22B963E) -ricorrente- contro MAGLIULO FEDORA -intimata- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE CASERTA n. 2122/2022 depositata il 15/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

Fatti di causa 1.- Fedora Magliulo ha ricevuto una fattura per il pagamento del servizio idrico, da parte del Comune di San Nicola La Strada. La fattura n. 5659 del 25.9.2020 è stata emessa per un importo di 241 euro, relativamente ai consumi di acqua per il periodo 31.12.2005-24.11.2016. La Magliulo ha adito il Giudice di Pace di Caserta eccependo l’intervenuta prescrizione del credito al corrispettivo. Il Comune di San Nicola La Strada si è costituito per chiedere il rigetto della domanda. 2.- Il Giudice di pace l’ha invece accolta, applicando l’articolo 10 della legge n. 205 del 2017, il quale ha ridotto il termine di prescrizione per i crediti da consumo idrico da cinque a due anni, per le fatture successive all’entrata in vigore della legge, cioè al 1 gennaio 2020. 3.- Il Comune di San Nicola La Strada ricorre per cassazione avverso tale sentenza con un motivo di censura.

Non si è costituita l’intimata. Ragioni della decisione 1.- Il Comune di San Nicola La Strada prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 205/2017, per avere il giudice a quofatto applicazione del termine di prescrizione biennale ivi introdotto relativamente ad una fattura riguardante consumi idrici il corrispettivo dei quali era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020. Il ricorso è inammissibile. L’unico rimedio ammesso avverso la predetta pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativamente ad un contratto di cui non risulta che è stato concluso mediante moduli o formulari, e dunque ha deciso con un giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v.

Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769). Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la natura equitativa della decisione, potrebbe anche non essere desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l'avverbio "esclusivamente" ivi utilizzato potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione ; ciò nonostante, pur se non desumibile chiaramente da quella espressione, la natura equitativa tuttavia si ricava oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo, rappresenterebbero un loro allargamento , altresì in forza dell’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.

Si ritiene infatti che Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c. (v. anche in riferimento a vicende che hanno coinvolto l’odierno ricorrente, senza pretesa di completezza: Cass.20/11/2024, n. 29840;

Cass. 11/11/2024, n. 29080; Cass.7/11/2024, n. 28752, n. 28751, n. 28748; Cass. 30/10/2024, n. 28068; Cass. 11/10/2024, n. 26515, n. 26474, n. 26469). Va d’altro canto osservato che là dove si trattasse di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è deducibile dai fatti di causa), il ricorso sarebbe comunque inammissibile, trattandosi in tale ipotesi di decisione secondo diritto , ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ., appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v.

Cass. 7/07/2017, n. 18658). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico