Italian Court of Cassation dismisses administrative jurisdiction claim, allowing ordinary court to hear insurance bond disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal regarding administrative jurisdiction, ruling that ordinary courts retain competence over insurance bond disputes. The plaintiff argued that the bond dispute was a private contract matter, not an administrative act, and thus fell outside the exclusive jurisdiction of administrative judges. The court agreed, citing established precedent that such disputes involve private obligations distinct from public powers, thereby validating the ordinary court's original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, comma 1, lett. a), n. 2) e lett. f) d.lgs. n. 104/2010; Disputes concerning the enforcement of a guarantee bond issued for urbanization obligations are not subject to the exclusive jurisdiction of administrative judges but fall within the competence of ordinary courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ul ricorso iscritto al n. 3751/2023 R.G., proposto da COMUNE DI LUGO, in persona del sindaco p.t.,rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Graziosi e dall’avv. Camilla Mancuso, domiciliato come da indirizzo pec indicato, per procura su ricorso/su foglio separato allegato al ricorso, - ricorrente- contro COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Alberto Fascella, rappresentata e difesa da ll’avv. Carlo Scofone , domiciliata come da indirizzo pec indicato,per procura su foglio separato allegato al controricorso, - controricorrente - contro FORO BOARIO s.r.l., - intimata - per la cassazione della sentenza n. 2236/2022 della CORTE d'APPELLO di Bologna pubblicata il7.11.2022;
Polizza fideiussoria udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19.11.2024dal Consigliere dott. Roberto Simone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Foro Boario s.r.l. con atto di citazione notificato il 25.5.2017 convenne dinanzi al Tribunale di Ravenna il Comune di Lugo e la Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., chiedendo di accertarsi che quest’ultima non fosse tenuta al pagamento delle somme richieste dal Comune di Lugo in forza di una garanzia fideiussoria, rilasciata nell’ambito di una convenzione urbanistica finalizzata alla realizzazione di un compendio immobiliare.
Tale convenzione prevedeva a carico del soggetto attuatore del piano la realizzazione dei lavori di risistemazione di Piazza XIII Giugno, ma, una volta eseguita l’opera, erano insorti difetti imputati dall’amministrazione comunale al soggetto attuatore. Dopo un periodo di trattative, il Comune di Lugo comunicava l’intenzione di escutere la fideiussione accesa a garanzia degli obblighi convenzionali, rispetto alla quale la compagnia assicurativa comunicava a sua volta l’avvio dell’azione di regresso. L’attrice chiese, inoltre, l’accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del Comune di Lugo nella verificazione dei danni conseguenti all’esecuzione di lavori e la sua condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai costi e alle perdite sopportati per il ripristino della piazza.
Il Comune di Lugo si costituì contestando, nel merito, le domande formulate dalla Foro Boario s.r.l. ed eccependo, altresì, il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 5, lett. f), c.p.a., attributivo al G.A. della giurisdizione esclusiva per le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia nonché ai sensi della lett.
a) n. 2 relativo alle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento previsti dall’art. 11 della L. 241/1990. La Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. nel costituirsi confermò di aver emesso la polizza fideiussoria n. 420/13/108 in data 23/7/2009 in favore del Comune di Lugo e nell'interesse di Foro Boario s.r.l., sino alla concorrenza di euro 450.000,00 a garanzia della regolare esecuzione delle opere previste nella convenzione urbanistica stipulata tra Foro Boario S.r.l. e Comune di Lugo del 30/7/2009; diede, altresì, atto che con comunicazione prot. n. 49548 del 04/10/2016 l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna aveva lamentato l’esistenza di dissesti nella pavimentazione stradale, quantificando in euro 423.112,91 la somma necessaria per realizzare i lavori ancora da effettuarsi, intimando il pagamento di tale somma e reiterando tale intimazione con successiva comunicazione dell’11/4/2017; eccepì l’estinzione della garanzia ai sensi dell’art. 1957 cod. civ. e la non esigibilità della polizza, domandando il regresso in relazione agli eventuali importi che fosse stata tenuta a versare in favore del Comune di Lugo.
Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 74/2019, pubblicata il 30.1.2019, dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo compensando le spese di lite.
2. La Corte d’Appello di Bologna con sentenza pubblicata il 30.11.2022 rigettò l’appello proposto dal Comune di Lugo e confermò la sentenza di primo grado. Osservò la Corte d’appello, come già rilevato dal Tribunale di Ravenna, che tra il rapporto di garanzia e quello principale garantito vi era uno stretto collegamento, poiché la fideiussione, diversamente dalla garanzia autonoma, era una componente intrinseca della convenzione urbanistica, tanto che i due contratti, richiamandosi in modo reciproco, li si sarebbe potuti interpretare mediante una lettura complessiva. Ricorreva un’unica operazione economica attuata mediante un collegamento negoziale, poiché per definire l’ambito della fideiussione sarebbe stato necessario stabilire l’entità delle opere dovute ed i correlativi obblighi con inevitabile coinvolgimento delle prerogative pubblicistiche della P.A.
3. Per la cassazione della sentenza della c orte di merito propone ricor so per cassazione il Comune di Lugo, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la società Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. La società Foro Boario s.r.l. non ha svolto attività difensiva. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 1, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lettera a), n.
2) e lettera f) d.lgs. n. 104/2010. Il ricorrente, premessa l’irrilevanza della natura della garanzia (se accessoria o autonoma) e della reciproca menzione tra garanzia e convenzione urbanistica, lamenta che erroneamente la Corte d’appello avrebbe attribuito alla giurisdizione esclusiva del G.A. la controversia afferente all’escussione della polizza, posto che la controversia è insorta nell’ambito di un rapporto di natura paritetica, nel quale non rilevano atti autoritativi: la convenzione urbanistica “consuma” il potere amministrativo relativo alla gestione del territorio in un rapporto negoziale. La fideiussione dà vita ad un rapporto distinto dall’obbligazione principale, non implica l’indagine su profili pubblicistici e la stessa verifica dei presupposti di escutibilità della garanzia poggia sulla verifica dell’inadempimento di obblighi definiti per via contrattuale e non autoritativa.
2. Il motivo è fondato. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte la controversia avente ad oggetto l'escussione da parte del Comune di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, in relazione al rilascio di una concessione edilizia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia: sia perché l'obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su un rapporto sorto per effetto della polizza, distinto rispetto a quello concernente gli oneri concessori; sia perché come nella specie la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri (v.
Cass., Sez. Un.,23 febbraio 2010, n. 4319; 13 giugno 2012, n. 9592; 28 luglio 2016, n. 15666; 18 luglio 2019, n. 19371; 26 giugno 2020, n. 12866). Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivodi ricorso, assorbito del secondo[ con il quale il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 1, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. a), n.
2) e lett.
f) d.lgs. n. 104/2010 per errata qualificazione della polizza fideiussoria n. 108/2009], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà al non compiuto esame , e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, dichiara assorbito il 2°. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consig