Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 1987/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1987/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1987/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2481/2024 R.G. proposto da : ENERGIT SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato MUZI GIOVANNI -ricorrente- contro ENEL ENERGIA S.P.A., con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoD'ERCOLE STEFANO -controricorrente- nonchécontro PICALI SRL, PERFETTO DANIELE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4897/2023 depositata il 20/11/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 c.p; Decreto — n. 1987/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ENERGIT SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato MUZI GIOVANNI -ricorrente- contro ENEL ENERGIA S.P.A., con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoD'ERCOLE STEFANO -controricorrente- nonchécontro PICALI SRL, PERFETTO DANIELE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4897/2023 depositata il 20/11/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
mancato versamento dell'anticipo spese pagamento provvisorio estinzione del debito rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2481/2024 R.G. proposto da : ENERGIT SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato MUZI GIOVANNI -ricorrente- contro ENEL ENERGIA S.P.A., con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoD'ERCOLE STEFANO -controricorrente- nonchécontro PICALI SRL, PERFETTO DANIELE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4897/2023 depositata il 20/11/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 744 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 gennaio202