Decreto — n. 1987/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2481/2024 R.G. proposto da : ENERGIT SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato MUZI GIOVANNI -ricorrente- contro ENEL ENERGIA S.P.A., con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoD'ERCOLE STEFANO -controricorrente- nonchécontro PICALI SRL, PERFETTO DANIELE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4897/2023 depositata il 20/11/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 1987/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ENERGIT SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato MUZI GIOVANNI -ricorrente- contro ENEL ENERGIA S.P.A., con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoD'ERCOLE STEFANO -controricorrente- nonchécontro PICALI SRL, PERFETTO DANIELE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4897/2023 depositata il 20/11/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2481/2024 R.G. proposto da : ENERGIT SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato MUZI GIOVANNI -ricorrente- contro ENEL ENERGIA S.P.A., con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoD'ERCOLE STEFANO -controricorrente- nonchécontro PICALI SRL, PERFETTO DANIELE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4897/2023 depositata il 20/11/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 744 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 gennaio202