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Decreto — n. 1977/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 1977/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Antonio Fusco, challenged a second-instance judgment against Natale Barbone and UnipolSai Assicurazioni, while the opposing party had offered to settle the dispute. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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renunciation of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limits costs allocation Civil Procedure Code failure to respond correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8550/2024 R.G. proposto da : FUSCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Bari, Corso Cavour, 201, presso lo studio dell’avvocato VOLPE VITO (VLPVTI48R03A662V) pec vitovolpe@pec.giuffre.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARBONE NATALE, elettivamente domiciliato in Bari, Piazza Diaz, n.11, presso lo studio dell’avvocato DI LECCE SABINA ORNELLA (DLCSNR55H55D643E) pec sabina.dilecce@pec.giuffre.it, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SISTO ROBERTO EUSTACHIO (SSTRRT87M12A662I) pec avv.robertoeustachiosisto@pec.it -controricorrente- nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n.1626/2023 depositata il 31/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C