Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The parties had previously reached a settlement agreement, which the court formally proposed for finalization under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8219/2024 R.G. proposto da : ZANCA MARIA ASSUNTA, ARENA PIETRO, elettivamente domiciliati in PALERMO, VIA CAPPUCCINI 163 , presso lo studio dell’avvocato LA MANTIA ROSOLINO (LMNRLN60D15G273B) pec rosolinolamantia@pecavvpa.it, che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in BOLOGNA, 40124, V. Drapperie, n. 12, presso lo studio dell’avvocato GRAZIOSI ANDREA (GRZNDR65C13A944D) pec andrea.graziosi@ordineavvocatibopec.it, che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro ANCONA VITALBA, elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE, DEL GOLFO CORSO GARIBALDI 109, presso lo studio dell’avvocato VIVONA GAETANO VITO (VVNGNV64D15G273H) pec gaetano.vivona@avvocatitrapani.legalmail.it, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro DI BARTOLO NICOLA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1850/2023depositata il 31/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l