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Decreto — n. 1964/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 1964/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Although the case involved multiple plaintiffs challenging a lower court judgment against several government ministries, the procedural silence resulted in the loss of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the notification of the proposal for conclusion of the proceedings, resulting in the extinction of the judgment.

Parole chiave

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appeal withdrawal statutory time limit extinction of proceedings Civil Procedure Code litigation costs accollo delle spese procedurali spese di esecuzione correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20316/2023 R.G. proposto da : GHATTAS LARA, GIORDANI MAURO, GIORGIO CHIARA, GIANNATIEMPO ROSA, GHETTI SABRINA, GIANNICO ANGELA, GIFUNI PASQUALE, GIRLANDO SERENA, GIOVANARDI MICHELE, GIUGNO IGNAZIO, GIANNI WALTER, GHIO LORENZO, GIUSTACCHINI PIERO, GUAZZELLI GIORGIO, GUFFANTI STEFANO ANTONELLO, GRECO ASSUNTA, GODOWICZ TOMASZ TADEUSZ, GUIDI ROLANDO, GRIMALDI ANTONIO, GIULIONI FILIPPO, GIUSTINIANO ENRICO, GUIDELLI LORENZA, GNEMMI MARCO, GROSSO EMANUELA ELISABETTA, GUERRA GIULIANO, GRASSO GIOVANNI, GODIBILE ANGELO, GUARINO DARIO, GUZZETTA ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S)che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) cheope legis li rappresenta e difend e -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1627/2023depositata il 07/03/2023M; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000,00 per compensi, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito. Così decis