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Decreto — n. 1960/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1960/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1960/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15875/2024 R.G. proposto da : MAZZEI SALVATORE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PARISE WALTER (PRSWTR62A08F157T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 802/2024 depositata il 02/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19/11/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso: sicché, a norma dell’art. 380- bis, secondo comma, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1960/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MAZZEI SALVATORE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PARISE WALTER (PRSWTR62A08F157T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 802/2024 depositata il 02/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19/11/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso: sicché, a norma dell’art. 380- bis, secondo comma, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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contratto di fornitura di un'opera materiali da costruzione mancato versamento dell'anticipo spese ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori fatture impagate vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
802/2024 depositata il 02/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
380- bis, secondo comma, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15875/2024 R.G. proposto da : MAZZEI SALVATORE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PARISE WALTER (PRSWTR62A08F157T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 802/2024 depositata il 02/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19/11/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso: sicché, a norma dell’art. 380- bis, secondo comma, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 11/01