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Decreto — n. 1957/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day deadline for filing a request for decision.

Numero d'incarto Decreto — n. 1957/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Lorenzo Pompa, challenged a second-instance judgment against Generali Italia and Allianz Viva, but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the party fails to request a decision on the proposal of settlement within the forty-day period prescribed by law, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction settlement proposal deadline non-compliance procedural time limit deemed withdrawal of appeal litigation costs allocation anticipo delle spese condono delle spese procedurali legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8436/2024 R.G. proposto da : POMPA LORENZO, elettivamente domiciliato in FRIGNANO, PIAZZA MAZZINI 3, presso lo studio dell’avvocato PICONE GIUSEPPE (PCNGPP42L30D799O) pec giuseppe.picone@avvocatismcv.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in CASERTA , CORSO GIANNONE 56, presso lo studio dell’avvocato IASELLI RENATO (SLLRNT71C23F839H) pec renato.iaselli@pec.it , che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro ALLIANZ VIVA SPA, elettivamente domiciliata in NAPOLI , PIAZZA BOVIO 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO FEDERICO (FDRFRC69T21F839X) avv.federico.federico@pec.it , che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CORVINO ROSA, DI BONA ALESSANDRA, GALLO ANTONIO, DI BONA ANGELO, DI BONA EMILIANA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.365/2024depositata il 31/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.