Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to respond to accelerated settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the accelerated settlement proposal. Although the applicant's lawyer later submitted a document suggesting the loss of interest, it lacked a formal waiver and arrived after the deadline had passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the costs to be fully compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on an accelerated settlement proposal within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal, while mutual agreement on costs allows for their full compensation.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13255/2024 R.G. proposto da : MATERASSI ALESSANDRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BADIANI CRISTINA (BDNCST65E71D612M), unitamente all'avvocato DI GIOVANNI ANTONIO (DGVNTN65R06D612A) -ricorrente- contro FALCINI GLORIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato DEL MORO GABRIELE (DLMGRL79C15D612A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 632/2024 depositata il 29/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20/11/2024;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che a tanto non osta la comunicazione del difensore del ricorrente, depositata il 03/01/2025, con cui si prospetta il venire meno dell’interesse alla decisione: poiché essa non è sorretta da alcuna procura a rinunciare e, comunque, poiché è successiva allo spirare del termine per reagire alla proposta di definizione accelerata (a seguito del quale, in difetto di istanze di decisione, la norma non prevede altro che il decreto di estinzione in dipendenza di tale condotta);
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: ma che, peraltro, in virtù del documento appena descritto, nel quale le parti concordemente dichiarano di volersi reciprocamente compensare le spese del presente giudizio di legittimità, possono ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per un’integrale loro compensazione; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensate tra le parti le relative spese. Così deciso i