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Ordinanza — n. 1886/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellant failed to challenge the court's independent finding of commercial relationship existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1886/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Nancy Antonia Grassi's appeal inadmissible, ordering her to pay Eurobed S.R.L.'s legal costs. While the appellant argued the lower court incorrectly identified the obligor on a promissory note, the Court found the appeal defective because it omitted a separate, autonomous ground: the lower court's explicit finding that a commercial relationship existed between the parties. The Court ruled that since the lower judgment was supported by multiple independent reasons, failing to challenge the existence of the commercial relationship rendered the appeal inadmissible for lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1324, 1388, 1988 c.c.: Where a judgment is based on multiple independent and sufficient grounds, a challenge to one ground renders the appeal inadmissible regarding the others if the unchallenged ground is definitive.

Parole chiave

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inadmissibility appeal multiple independent grounds commercial relationship existence onus of proof inversion promissory note validity lack of interest cassation procedure titolari di conti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n.
Art. 1324 c.c.
Art. 1388 c.c.
1736, senza tenere conto, però, della norma di cui all’art. 1388 cod.
Art. 1988 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1736, senza tenere conto, però, della norma di cui all’art. 1388 cod.
art. 1988 cod. civ
art. 1388 cod. civ
1736, senza tenere conto, però, della norma di cui all’art. 1388 cod. civ., applicata la quale, nonché constatato il difetto della “contemplatio domini” da parte dell’Angelini, il giudice d’appello avrebbe dovuto, invece, escludere qualsiasi responsabilità del titolare del conto.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, ord. 9 febbraio 2018, n. 3255
Cass. Sez. 1, sent. 15 luglio 1995, n. 7738
647145-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 1, sent. 15 luglio 1995, n. 7738, Rv.
Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752
Cass. Sez. 1, ord. 31 agosto 2020, n. 18119
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8323-2023proposto da: GRASSI NANCY ANTONIA, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti,rappresentata e difesa dagli AvvocatiLuciano MARCHIANÒ e Claudio CIRIELLO ; -ricorrente - contro EUROBED S.R.L., in persona del l egale r appresentante “ pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensor e come in atti , rappresentata e difesa dall’Avvocato Franco GIAMPÀ; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 1 747 /20 2 2 d ella Corte d’appello di Bari , depositata in data 02/12/2022;

Oggetto PROMESSA PAGAMENTO RICOGNIZIONE DEBITO Inammissibilità del ricorso R.G.N.8323/2023 Cron. Rep. Ud.02/10/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 02/10/2024 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1.Nancy Antonia Grassi ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1747/22, del 2 dicembre 2022, della Corte d’appello di Bari (pronuncia che ella assume “irritualmente notificata il 2 febbraio 2023”), che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 780/18, del 20 febbraio 2018, del Tribunale di Bari – l’ha condannata a pagare, alla società Eurobed S.r.l., la somma di € 64.508,00, oltre interessi.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla predetta società Eurobed, la quale assumeva di essere sua creditrice, in forza di un rapporto intrattenuto per la installazione di slot machine, nel pubblico esercizio gestito dalla Grassi, in Alberobello. Produceva l’attrice, quale prova del proprio credito, quattro assegni bancari, da essa azionati quali promesse di pagamento, sottoscritti da Maria Angelini, madre della Grassi, munita di delega di firma sul conto corrente da cui erano tratti, intestato alla figlia.

Accolta la domanda dal primo giudice, la decisione veniva confermata in appello, ritenendosi, in tale sede, non solo che la Grassi –come già affermato dal primo giudice – non avesse vinto la presunzione di esistenza del rapporto sottostante alla promessa di pagamento, ma pure che la società appellata avesse “provato documentalmente” di aver intrattenuto rapporti commerciali con la Grassi, in virtù dei quali “ha maturato il credito di cui è causa”.3.Avverso la sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione la Grassi, sulla base – come detto – di un unico motivo. 3.1.

Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1388 e 1988 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata perché – dopo avere correttamente ritenuto che un modulo di assegno bancario, sottoscritto, senza indicazione della data, da persona (nella specie, l’Angelini) munita di delega di firma sul relativo conto corrente, non è soggetto alla disciplina dell’assegno, ma vale quale promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ. – ha erroneamente individuato il soggetto obbligato nella correntista, ovvero in essa Grassi.

A tale esito la Corte territoriale è pervenuta sul mero rilievo della inapplicabilità, alla fattispecie, dell’art. 14 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, senza tenere conto, però, della norma di cui all’art. 1388 cod. civ., applicata la quale, nonché constatato il difetto della “contemplatio domini” da parte dell’Angelini, il giudice d’appello avrebbe dovuto, invece, escludere qualsiasi responsabilità del titolare del conto.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società Eurobed, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.La ricorrente ha presentato memoria.7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. In via preliminare, può prescindersi da ogni questione indotta dall’indicazione, ad opera della ricorrente, della notifica della sentenza gravata, addotta come avvenuta in data 2 febbraio 2023, ma in modo irrituale, poiché ilricorso è inammissibile . 8.1. La ricorrente si richiama al principio, affermato da questa Corte, secondo cui, qualora il beneficiario di un assegno, fatto valere come promessa di pagamento, sostenga che l’obbligazione non sia stata assunta in proprio dal soggetto che ha lo emesso, è suo a carico l’onere della prova della spendita del nome altrui, senza che sia invocabile l’inversione dell’onere probatorio prevista dall’art. 1988 cod. civ. per le promesse di pagamento, non dovendosi provare il rapporto sottostante, bensì individuare a quale soggetto sia riferibile la promessa di pagamento (Cass.

Sez. 1, ord. 9 febbraio 2018, n. 3255, Rv. 647145-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 1, sent. 15 luglio 1995, n. 7738, Rv. 493298- 01). Tuttavia, la sentenza impugnata ha “doppiato” (se non addirittura superato) il tema dell’inversione dell’onere della prova, affermando come la società appellata, “che pure beneficiava della presunzione”, avesse “provato documentalmente in primo grado” di aver intrattenuto rapporti commerciali con la Grassi, in virtù dei quali “ha maturato il credito di cui è causa”. Vi è, dunque, una seconda “ratio decidendi” – sull’esistenza della prova del rapporto contrattuale, in forza del quale la società Eurobed aveva fatto valere la propria pretesa creditoria in via monitoria – che sarebbe stato onere dell’odierna ricorrente impugnare; onere rimasto, però, inadempiuto: ciò che rende inammissibile il motivo di ricorso proposto.

Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui, qualora la sentenza “sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (tra le molte, Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9752, Rv. 643802-01; nello stesso senso anche Cass.

Sez. 1, ord. 31 agosto 2020, n. 18119, Rv. 658607-02).

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte dichiara inammissibileil ricorso, condannando Nancy Antonia Grassi a rifondere, alla società Eurobed S.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5 . 9 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se