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Decreto — n. 1757/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1757/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1757/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17649/2024 R.G . proposto da : CANNATA ELENA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNONE GIORGIO (GNNGRG57P02F943D) -ricorrente- contro COMUNE DI NOTO -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANIAn.143/2024depositata il 23/01/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 5/11/2024 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Così deciso in Roma,addì 11/01

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1757/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CANNATA ELENA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNONE GIORGIO (GNNGRG57P02F943D) -ricorrente- contro COMUNE DI NOTO -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANIAn.143/2024depositata il 23/01/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 5/11/2024 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Così deciso in Roma,addì 11/01

Parole chiave

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pignoramento di crediti sequestro di conti bancari atto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione avviso di pignoramento procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17649/2024 R.G . proposto da : CANNATA ELENA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNONE GIORGIO (GNNGRG57P02F943D) -ricorrente- contro COMUNE DI NOTO -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANIAn.143/2024depositata il 23/01/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 5/11/2024 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Così deciso in Roma,addì 11/01