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Decreto — n. 1752/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1752/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1752/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5369/2024 R.G. proposto da : BRUNO MATTIA, elettivamente domiciliato in GALLARATE, VIA ROMA 14, presso lo studio dell’avvocato PARISE PATRIZIA (PRSPRZ68D43C004D) pec patrizia.parise@busto.pecavvocati.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CIAPPARELLI MARINA, ROVEDA NICOLETTA, ROVEDA BARBARA, ROVEDA LUCA, elettivamente domiciliati in BUSTO ARSIZIO, LARGO GIARDINO 7, presso lo studio dell’avvocato GUSSONI GIACOMO (GSSGCM37D27D869B) pec giacomo.gussoni@busto.pecavvocati.it, cheli rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.2374/2023depositata il 20/07/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1752/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BRUNO MATTIA, elettivamente domiciliato in GALLARATE, VIA ROMA 14, presso lo studio dell’avvocato PARISE PATRIZIA (PRSPRZ68D43C004D) pec patrizia.parise@busto.pecavvocati.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CIAPPARELLI MARINA, ROVEDA NICOLETTA, ROVEDA BARBARA, ROVEDA LUCA, elettivamente domiciliati in BUSTO ARSIZIO, LARGO GIARDINO 7, presso lo studio dell’avvocato GUSSONI GIACOMO (GSSGCM37D27D869B) pec giacomo.gussoni@busto.pecavvocati.it, cheli rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.2374/2023depositata il 20/07/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese di ripristino risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese procedurali rettifica del valore principio della copertura dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5369/2024 R.G. proposto da : BRUNO MATTIA, elettivamente domiciliato in GALLARATE, VIA ROMA 14, presso lo studio dell’avvocato PARISE PATRIZIA (PRSPRZ68D43C004D) pec patrizia.parise@busto.pecavvocati.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CIAPPARELLI MARINA, ROVEDA NICOLETTA, ROVEDA BARBARA, ROVEDA LUCA, elettivamente domiciliati in BUSTO ARSIZIO, LARGO GIARDINO 7, presso lo studio dell’avvocato GUSSONI GIACOMO (GSSGCM37D27D869B) pec giacomo.gussoni@busto.pecavvocati.it, cheli rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.2374/2023depositata il 20/07/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec