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Decreto — n. 1751/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1751/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1751/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6571/2024 R.G. proposto da : CIRULLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VARESE, VIA PUCCINI, 7 presso lo studio dell’avvocato ROMEO LUISA (RMOLSU72M53L682G) pec luisa.romeo@varese.pecavvocati.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA, Via Cratilo di Atene 31 , presso lo studio dell’avvocato VIZZONE DOMENICO pec domenicovizzone@ordineavvocatiroma.org, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CHIARAVALLI LUCIANO -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VARESE n.902/2023 depositata il 12/09/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1751/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CIRULLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VARESE, VIA PUCCINI, 7 presso lo studio dell’avvocato ROMEO LUISA (RMOLSU72M53L682G) pec luisa.romeo@varese.pecavvocati.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA, Via Cratilo di Atene 31 , presso lo studio dell’avvocato VIZZONE DOMENICO pec domenicovizzone@ordineavvocatiroma.org, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CHIARAVALLI LUCIANO -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VARESE n.902/2023 depositata il 12/09/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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importi compensativi monetari ripetibili calcolo e tasso di rimborso compensazione della differenza indennità di patrocinio compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6571/2024 R.G. proposto da : CIRULLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VARESE, VIA PUCCINI, 7 presso lo studio dell’avvocato ROMEO LUISA (RMOLSU72M53L682G) pec luisa.romeo@varese.pecavvocati.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA, Via Cratilo di Atene 31 , presso lo studio dell’avvocato VIZZONE DOMENICO pec domenicovizzone@ordineavvocatiroma.org, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CHIARAVALLI LUCIANO -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VARESE n.902/2023 depositata il 12/09/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co