Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bari Court of Appeal's judgment extinguished. The procedural outcome resulted from the forty-day silence of the appellants following the court's proposal for a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the court's proposal for a settlement constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5354/2024 R.G. proposto da : PECORIELLO VINCENZO, PECORIELLO LUCIANA, PECORIELLO VITTORIO, STAMPONE MARIA GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO ALBERTO RACCHIA N° 2, presso lo studio dell’avvocato MONTANARI MARCO SAVERIO (MNTMCS59P30A493E), rappresentati e difesi dall'avvocato IANNANTUONO ENZO (NNNNZE60D12D643U) -ricorrenti- contro COMUNE DI BICCARI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO N. 300, presso lo studio dell’avvocato PALMIERI DONATO (PLMDNT80H19E716N), rappresentato e difeso dall'avvocato D'APOLLO LUCA (DPLLCU78M13E716U) -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n.1232/2023 depositata il 07/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos