Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Braccia Antonio, challenged a Foggia Court judgment against UCI SCARL and National Bureau of Bulgarian Motor Insurers but remained silent after the offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the recalcitrant party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5356/2024 R.G. proposto da : BRACCIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in SAN SEVERO, VIA C. D'AMBROSIO 6, presso lo studio dell’avvocato MAGHERNINO ANTONIO M. (MGHNNM62L30I158N) pec , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UCI SCARL, elettivamente domiciliato in LECCE, VIA LEUCA 198, presso lo studio dell’avvocato DE GAETANIS SALVATORE (DGTSVT70D15E506O) digitale sdegaetanis@pec.it , che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro NATIONAL BUREAU OF BULGARIAN MOTOR INSURERS, NYU VIZHAN BUTIK -intimati- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FOGGIA n.2090/2023 depositata il 02/08/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.