Cassation appeal dismissed due to formal waiver after 40-day silence on proposed settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment in *Jumbo Engineering* v. *Martos Fin Capital* extinguished. The appellant failed to respond to the opposing party's proposal for a settlement within the mandatory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal waiver of the right to appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant regarding a proposed settlement within the statutory period constitutes a formal waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4131/2024 R.G. proposto da : JUMBO ENGINEERING SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato MAIELLO MAURIZIO (MLLMRZ61H15F839R) -ricorrente- contro MARTOS FIN CAPITAL S.P.A. e ARKOS INSURANCE DOO, in persona dei rispettivi rappresentanti in atti indicati , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’avvocato PETTORINO STEFANO (PTTSFN60C04E329N) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1020/2023 depositata il 01/08/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 21/11/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe di cui va disposta l’attribuzione, per avere il difensore dichiarato di averne fatto anticipo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,