Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Brescia Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Stilopress Srl, submitted a proposal for case termination but did not formally ask for the appeal's resolution, leading the court to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs of the cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for case termination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4085/2024 R.G. proposto da : STILOPRESS SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PLATTO ARMANDO (PLTRND79B14D284Z), unitamente all'avvocato CARACO' ANDREA (CRCNDR72R24B157V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) , che per legge lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1139/2023 depositata il 05/07/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 21/11/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom