Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal for settlement. The appellant, Robustellini, did not act on the proposal communicated by the court, whereas the opposing party, Rabossi, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15707/2023 R.G. proposto da : ROBUSTELLINI MARIO GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MEZZENA LAURA WANDA LINDA MARIA (MZZLWN76R54F205Y), domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro RABOSSI ANGELA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SANTAGOSTINO GIULIO (SNTGLI73B04L872Y), domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1165/2023 depositata il 30/05/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.
– i l ricorso deve intendersi rinuncia to e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 23/01/2025 I