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Decreto — n. 1689/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1689/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1689/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3294/2024 R.G. proposto da : DESSÌ MAURO, rappresentato e difeso dal l’avvocato ANGIONI NICOLA (NGNNCL80E12E281W), con domicilio digitale eletto come in atti -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, rappresentata e difesa da ll’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W), con domicilio digitale eletto come in atti, -controricorrente- nonchécontro AZIENDA UNITARIA SANITARIA LOCALE ROMA 2, rappresentata e difesa dall’avvocato SALERA SANDRO (SLRSDR59A27C034A), con domicilio digitale eletto come in atti, -controricorrente- nonchécontro AZIENDA UNITARIA SANITARIA LOCALE ROMA 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARZI CORINNA (MRZCNN71E44H501X ), MARZI MASSIMO FILIPPO (MRZMSM38C18D024T), DI CARLO CARMEN (DCRCMN70A44B519N), con domicilio digitale eletto come in atti -controricorrente- nonchécontro COSSU ANNA, DE LUCA ANTONIO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7675/2023depositata il 29/11/2023.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1689/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DESSÌ MAURO, rappresentato e difeso dal l’avvocato ANGIONI NICOLA (NGNNCL80E12E281W), con domicilio digitale eletto come in atti -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, rappresentata e difesa da ll’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W), con domicilio digitale eletto come in atti, -controricorrente- nonchécontro AZIENDA UNITARIA SANITARIA LOCALE ROMA 2, rappresentata e difesa dall’avvocato SALERA SANDRO (SLRSDR59A27C034A), con domicilio digitale eletto come in atti, -controricorrente- nonchécontro AZIENDA UNITARIA SANITARIA LOCALE ROMA 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARZI CORINNA (MRZCNN71E44H501X ), MARZI MASSIMO FILIPPO (MRZMSM38C18D024T), DI CARLO CARMEN (DCRCMN70A44B519N), con domicilio digitale eletto come in atti -controricorrente- nonchécontro COSSU ANNA, DE LUCA ANTONIO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7675/2023depositata il 29/11/2023.

Parole chiave

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correzione di errore materiale errore di calcolo spese di ripristino spese di esecuzione risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3294/2024 R.G. proposto da : DESSÌ MAURO, rappresentato e difeso dal l’avvocato ANGIONI NICOLA (NGNNCL80E12E281W), con domicilio digitale eletto come in atti -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, rappresentata e difesa da ll’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W), con domicilio digitale eletto come in atti, -controricorrente- nonchécontro AZIENDA UNITARIA SANITARIA LOCALE ROMA 2, rappresentata e difesa dall’avvocato SALERA SANDRO (SLRSDR59A27C034A), con domicilio digitale eletto come in atti, -controricorrente- nonchécontro AZIENDA UNITARIA SANITARIA LOCALE ROMA 3, rappresentata e difesa dagli avvocati MARZI CORINNA (MRZCNN71E44H501X ), MARZI MASSIMO FILIPPO (MRZMSM38C18D024T), DI CARLO CARMEN (DCRCMN70A44B519N), con domicilio digitale eletto come in atti -controricorrente- nonchécontro COSSU ANNA, DE LUCA ANTONIO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7675/2023depositata il 29/11/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso