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Decreto — n. 1591/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 1591/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the mandatory forty-day period. The proceedings involved a dispute between the appellants and the insurance company, with the lower court's judgment being the subject of the appeal. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond proposal forty-day deadline formal renunciation litigation costs allocation mancata attuazione degli accordi illeciti ammende per infrazione procedurale compenso legato al risultato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23820/2022 R.G. proposto da : BRUCATO ANTONINO, ROSSI PIERANNA, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentati e difes i dall’avvocato CIAMBOTTI STEFANO -ricorrenti- contro VALORI CLARA, BENVENUTI MASSIMILIANO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentati e difes i dall’avvocato ALTAVILLA GIANCARLO -controricorrenti- nonchécontro BALDERESCHI DAVIDE, BULLERI ALBERTO, SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, MARMEGGI IVANO, DEMELA GIOVAN ANGELO, GOZZI SAMANTA, BALDERESCHI LUANA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1340/2022depositata il 23/06/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22 genna