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Decreto — n. 1590/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 1590/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Antonio Manna, challenged a first-instance judgment against UCI and Acket V.J.H.M., but remained silent after the court's offer under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement offer extinction of proceedings statutory time limits costs allocation Cassation procedure failure to respond riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicataalle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5314/2024 R.G. proposto da : MANNA ANTONIO, elettivamente domiciliato in VICO EQUENSE, PIAZZA UMBERTO I, presso lo studio dell’avvocato DILENGITE CIRO (DLNCRI64E15L845P) pec ciro.dilengite@forotorre.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UCI-UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCARL, elettivamente domiciliato in BENEVENTO, VIA ENZO MARMORALE - P.CO MARINELLI, FAB. 4/A, 6, presso lo studio dell’avvocato STRAZZULLO EDOARDO (STRDRD61L08A783U) pec avvedoardostrazzullo8761@puntopec.it, che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro ACKET V.J.H.M., UVM VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ NV -intimati- avverso la SENTENZA d el T RIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n.6/2024depositata il 02/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicataalle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos