Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for settlement within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the insurance company's decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within forty days. The appellant, Valentina Gagliano, had not requested a ruling on the appeal after the court formally proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3809/2024 R.G. proposto da : GAGLIANO VALENTINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato AMATO ALFIO FRANCO (MTALFR66P06C351C) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., GIA’ CATTOLICA ASSICURAZIONE COOP A RL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S) -controricorrente- nonchécontro AMA S.p.A.;
COMUNE DI PATERNÒ -intimati- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE CATANIA n.2795/2023 depositata il 28/06/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 22/11/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i