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Decreto — n. 1588/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1588/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1588/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3367/2024 R.G. proposto da : GHERSI MARIA GRAZIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BREGOLA VINCENZO (BRGVCN52B15D969V) -ricorrente- contro RIVIERA NPL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ACQUA BARRALIS FERDINANDO (CQBFDN61S19I480S), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.1298/2023 depositata il 27/11/2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1588/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GHERSI MARIA GRAZIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BREGOLA VINCENZO (BRGVCN52B15D969V) -ricorrente- contro RIVIERA NPL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ACQUA BARRALIS FERDINANDO (CQBFDN61S19I480S), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.1298/2023 depositata il 27/11/2023;

Parole chiave

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correzione di errore materiale errore nella commisurazione della pena errore di calcolo risarcimento per errore giudiziario errore scusabile spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3367/2024 R.G. proposto da : GHERSI MARIA GRAZIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BREGOLA VINCENZO (BRGVCN52B15D969V) -ricorrente- contro RIVIERA NPL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ACQUA BARRALIS FERDINANDO (CQBFDN61S19I480S), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.1298/2023 depositata il 27/11/2023;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 21/11/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro