Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days of silence on the settlement proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The case involved a dispute between an administrator of support and INPS/Generali regarding benefits, where the opposing parties had offered a compromise. The court ruled that silence constitutes a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The expiration of the forty-day period following the communication of a settlement proposal without a request for a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3989/2024 R.G. proposto da : FRUSCHERA RICCARDO, in qualità di amministratore di sostegno di RUSU FLORICA FELICIA, elettivamente domiciliato in SORESINA V. G. CARDUCCI 1/A, presso lo studio dell’avvocato LUPINACCI LUIGI (LPNLGU74R08D150M) l uigi.lupinacci@cremona.pecavvocati. it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA CAVOUR N. 19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L), che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AXA ASSICURAZIONI SPA, COMUNE DI BRESCIA, BRESCIA MOBILITA' SPA SOC METROPOLITANA DI MOBILITA', MASTROPIETRO ANDREA-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.1788/2023depositata il 29/11/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.