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Ordinanza — n. 1457/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by plaintiffs without court ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1457/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The plaintiffs voluntarily withdrew their cassation appeal on July 3, 2024, requesting the extinction of the proceedings, which was accepted by both the defendant consortium and the cooperative's bankruptcy administrator. The court declared the process extinguished under Article 391 of the Code of Civil Procedure without issuing a separate decision on litigation costs. Consequently, the statutory obligation for the losing party to pay the unified contribution was deemed inapplicable due to the procedural termination.

Regesto Legislator

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Art. 390, 2 comma c.p.c.; Art. 391, 1^ comma c.p.c.: A voluntary withdrawal of a cassation appeal, formally perfected and accepted by all parties, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a separate judicial decision regarding litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings unified contribution waiver cassation process termination litigation costs allocation rinuncia all'espropriazione revoca del trasferimento patrimoniale rinuncia alla sostanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, 2 comma c.p.c.
La rinuncia al ricorso è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta, dai procuratori delle parti, muniti del relativo potere (art. 390, 2 comma c.p.c.).
Art. 391, 1^ comma c.p.c.
Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19560 del 2015
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10998/2022 R.G. proposto da : BINDI NICOLA, ATZEI SANDRA, MAZZI MARTA, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ ASSOCIATI (-) rappresentati e difesi dall'avvocato BASSANO PAOLO (BSSPLA53S24E625S) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMNETO DELLA COOPERATIVA EDILIZIA STADIUM DUECURATELA DEL FALLIMNETO DELLA COOPERATIVA EDILIZIA STADIUM DUE -intimati- CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE EDILPORTO SOC CONS COOP IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BERTI FRANCO (BRTFNC46M17M059S) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 79/2022 depositata il 14/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 17 aprile 2015, il Consorzio Cooperative Edilizie Edilporto citava in giudizio davanti al Tribunale di Livorno Nicola Bindi, Sandra Atzei e Marta Mazzi e la Cooperativa Edilizia Stadium Due per chiedere la revocazione dell’atto diassegnazione in favore dei convenuti relativo ad un immobile sito in Livorno. Si costituivano i convenuti contestando la pretesa non avendo l’attore dimostrato i presupposti della domanda.

Il Tribunale di Livorno con sentenza del 21 luglio 2016 accoglieva l’azione revocatoria proposta dal Consorzio, creditore verso la cooperativa della somma di euro 176.000 circa e dei tre soci, dichiarando l’inefficacia dell’atto di assegnazione. Avverso tale decisione proponevano appello i soci della cooperativa e il giudizio veniva interrotto per la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Firenze con sentenza del 14 gennaio 2022 respingeva l’impugnazione. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Nicola Bindi, Sandra Atzei e Marta Mazzi affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Consorzio Cooperative Edilizie Edilporto società consortile cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa. Con atto del 3 luglio 2024 i ricorrenti rinunziano al ricorso per cassazione chiedendo l’estinzione del giudizio. Sia il Consorzio Edilporto che il fallimento della Cooperativa Edilizia Stadium Due accettano la rinunzia, con atti depositati il 31 luglio 2024. Motivi della decisione Come rilevato in narrativa, con atto del 3 luglio 2024 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso per cassazione chiedendo l’estinzione del giudizio e notificando via pec la rinuncia alle altre parti.

Sia il Consorzio Edilporto che il fallimento della Cooperativa Edilizia Stadium Due hanno accettato la rinunzia con atti depositati dai ricorrenti il 31 luglio 2024. La rinuncia al ricorso è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta, dai procuratori delle parti, muniti del relativo potere (art. 390, 2 comma c.p.c.). Tale rinuncia è stata accettata, con le medesime modalità. Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di Consiglio