Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved ADITUS SRL and others challenging a lower court judgment against DOVALUE SPA and an individual. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellants to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31790/2021 R.G. proposto da : ADITUS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato PARATORE FABRIZIO (PRTFRZ76E24H501F) che lo rappresenta e difende -ricorrente principale- ROTA STEFANO, GALBIATI ANNA LUIGIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MALCESINE 30, presso lo studio dell’avvocato PORCELLI GIOVANNI (PRCGNN73P14H224Q) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARGIOTTA GERMANO (MRGGMN71R25F205V) -ricorrenti incidentali- contro DOVALUE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato CARMINE PICONE (PCNCMN76E16E958Z) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro ROTA PAOLO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2780/2021 depositata il 29/9/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo;
Nulla va disposto in favore dell’intimato poiché non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente.Così dec