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Ordinanza — n. 1449/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for citing non-filed contract clause and seeking new interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1449/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint referenced a specific contract clause that was not included in the written petition. The appellant argued for a new judicial interpretation of the indexing clause, but the court noted this request exceeded the permissible scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363, 1366 c.c.; Art. 117 TUB: The cassation court cannot grant a new interpretation of contract clauses if the specific clause is not cited in the petition, as such requests fall outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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cassation admissibility contract clause citation new judicial interpretation scope of review TUB indexing clause civil procedure law inadmissible appeal retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1366 c.c.
Art. 117 TUB
l’erronea dichiarazione di nullità della clausola di indicizzazione per indeterminatezza del tasso ai sensi dell’art. 117 TUB;
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7073/2023 R.G. proposto da : JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANLUCA MORIANIe STEFANO FRUTTAROLO ed elettivamente domiciliata presso lo studiodel primo in ROMA VIA SAVOIA 72, Pec: -ricorrente- contro ROMANI AUTOTRASPORTI S.N.C. DI ROMANI LUIGI C., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRO TERRESTRI e domiciliata presso lo studio del medesimo Pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 344/2022 depositata il 16/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: la società Romani Autotrasporti snc di Luigi Romani Co convenne, davanti al Tribunale di Udine, la Hypo Alpe Adria Bank SpA (ora Julia Portfolio Solutions S.p.A.), deducendo che le clausole di indicizzazione presenti nel contratto di leasing immobiliare stipulato tra le parti in data 30/5/2003 e regolarmente adempiuto, erano nulle sicchéaveva diritto alla restituzione di somme indebitamente versate alla banca. La banca convenuta, nel costituirsi in giudizio , contestò la pretesa avversaria e sollevò eccezione di prescrizione in relazione alle somme eventualmente ritenute indebite.

Il Tribunale adito, disposta una CTU, accolse parzialmente la domanda, rilevando la nullità per indeterminatezza delle clausole afferenti la doppia indicizzazione. Ritenne altresì che l’eccezione di prescrizione, in quanto genericamente formulata, non incideva sulla somma ritenuta indebitamente percetta e c ondannò la banca a restituire alla utilizzatrice l’importo di € 249.603,45e le spese di lite. La banca propose appello sulla base di sei motivi:

1) l’erronea dichiarazione di nullità della clausola di indicizzazione per indeterminatezza del tasso ai sensi dell’art. 117 TUB;

2) l’erronea derivazione dalla nullità della predetta clausola della nullità della clausola di indicizzazione del cambio;

3) l’ erronea applicazione della sanzione di cui all’art. 117 comma 7 TUB; 4)l’erronea applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall’art. 117, comma 7 TUB come formulati alla data di emissione della sentenza e non ai tempi di sottoscrizione del contratto, 5) l ’ erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione, 6) l’erronea regolazione delle spese.La società Romani Trasporti snc chiese il rigetto del gravame e propose appello incidentale condizionato, riproponendo tutte le eccezioni già sollevate in primo grado, compresa quella di prescrizionedel diritto alla restituzione delle somme.

Con sentenza non definitiva la Corte d’Appello di Trieste rigettò il primo e il terzo motivo di gravame, confermando pertanto la nullità della clausola di indicizzazione per indeterminatezza del tasso ex art. 117 TUB e la corretta applicazione della sanzione ex art. 117 co. 7 TUB, (con assorbimento del secondo); accolse, invece, il quarto ed il quinto motivo d’appello ritenendo cioè doversi applicare i tassi sostitutivi previsti alla data di sottoscrizione del contratto e non quelli previsti alla data della emissione della sentenza, con la conseguente rimeditazione sugli effetti dell’eventuale applicazione della prescrizione in relazione ai singoli importi indebitamente versati.

Disposto un supplemento di CTU, che rideterminò i tassi TUB, valutando anche gli effetti della prescrizione, la Corte , con sentenza definitiva ha, in parziale accoglimento dell’appello, condannato l’appellante a restituire all’appellata la somma di € 200.908,83, detratto l’importo già versato di € 107.369,76, disponendo la parziale compensazione delle spesedel grado. Avverso la sentenza Julia Portfolio Solutions SpA (già Hypo Alpe Adria Bank SpA) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste la Romani Autotrasporti snc con controricorso.

In vista della trattazione della causa in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con l’unico motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. e delle norme che disciplinano la qualificazione del contratto con riguardo alla clausola di indicizzazione contenuta alla lettera D del medesimo, nonché violazione e falsa applicazione dell’art.117 TUB – la ricorrente lamenta la violazione dei criteri di interpretazione del contratto con riferimento ad una clausola del medesimo che però non viene riportata in ricorso, così da rendere incomprensibile il ragionamento prospettato.

Peraltro,dal tenore del motivo, si evince che le censure sono volte ad evocare, da parte di questa Corte , una nuova e più appagante interpretazione delle clausole contrattuali, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità. Alle suesposte considerazioni consegue, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.400,00(di cui € 200,00 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.