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Decreto — n. 1421/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1421/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1421/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4461/2023 R.G. proposto da : DEMAGAL S.R.L., elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazza Garibaldi 38, presso lo studio dell’avvocato PORRATI CARLO (PRRCRL54A14A182M) che larappresenta e difende , domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro STUDIO ELCOFIN S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, largo di Torre A rgentina 11 , presso lo studio dell’avvocato PANTALONI FABIO (PNTFBA64A20H501A) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRAVERSO CARLO (TRVCRL63H27A182Z), domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- nonchécontro HDI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, via Cicerone 49, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI SVEVA(BRNSVV77L43H501P) che la rappresenta e difende, domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1294/2022 depositata il 12/12/2022.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1421/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DEMAGAL S.R.L., elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazza Garibaldi 38, presso lo studio dell’avvocato PORRATI CARLO (PRRCRL54A14A182M) che larappresenta e difende , domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro STUDIO ELCOFIN S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, largo di Torre A rgentina 11 , presso lo studio dell’avvocato PANTALONI FABIO (PNTFBA64A20H501A) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRAVERSO CARLO (TRVCRL63H27A182Z), domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- nonchécontro HDI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, via Cicerone 49, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI SVEVA(BRNSVV77L43H501P) che la rappresenta e difende, domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1294/2022 depositata il 12/12/2022.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di difesa anticipo delle spese rinuncia al dibattimento orale omissione del difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4461/2023 R.G. proposto da : DEMAGAL S.R.L., elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazza Garibaldi 38, presso lo studio dell’avvocato PORRATI CARLO (PRRCRL54A14A182M) che larappresenta e difende , domiciliazione digitale come in atti -ricorrente- contro STUDIO ELCOFIN S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, largo di Torre A rgentina 11 , presso lo studio dell’avvocato PANTALONI FABIO (PNTFBA64A20H501A) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRAVERSO CARLO (TRVCRL63H27A182Z), domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- nonchécontro HDI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, via Cicerone 49, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI SVEVA(BRNSVV77L43H501P) che la rappresenta e difende, domiciliazione digitale come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1294/2022 depositata il 12/12/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, i