Decreto — n. 1338/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1967/2024 R.G. proposto da : LIUZZI MARIA LUIGIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in SAN PAOLO DI CIVITATE, VIA S. ANIELLO, 6 presso lo studio dell’avvocato RUBINO MASSIMO PIO (RBNMSM75A08H926W), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliatain ROMA , VIA CRESCENZIO 17A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di BARI n.1659/2023 depositata il 08/11/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1338/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LIUZZI MARIA LUIGIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in SAN PAOLO DI CIVITATE, VIA S. ANIELLO, 6 presso lo studio dell’avvocato RUBINO MASSIMO PIO (RBNMSM75A08H926W), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliatain ROMA , VIA CRESCENZIO 17A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di BARI n.1659/2023 depositata il 08/11/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1967/2024 R.G. proposto da : LIUZZI MARIA LUIGIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in SAN PAOLO DI CIVITATE, VIA S. ANIELLO, 6 presso lo studio dell’avvocato RUBINO MASSIMO PIO (RBNMSM75A08H926W), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliatain ROMA , VIA CRESCENZIO 17A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di BARI n.1659/2023 depositata il 08/11/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis